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Hi reader,
con questo articolo concludiamo il discorso sulle relazioni digitali analizzando la gestione dei dati sensibili e la loro sempre più necessaria protezione.
Clive Humby, data scientist e matematico inglese, nell’ormai lontano 2006 coniò lo slogan “I dati sono il nuovo petrolio”. Così come il petrolio ha permesso lo sviluppo socio-economico mondiale tra il XIX ed il XX secolo, nel XXI secolo sono le connessioni, le tecnologie ed i dati a svolgere questo importante ruolo. Chi è in grado di estrarre informazioni dai dati come il petrolio dal sottosuolo ha in mano le chiavi del mondo in cui viviamo. Opportunamente incrociati e trattati i dati ci forniscono miriadi di informazioni, contribuendo ad un frenetico sviluppo nel campo della ricerca, del business, delle strategie politiche. Basti pensare alla recentissima crisi pandemica, che è stata possibile gestire grazie al continuo monitoraggio dei dati di sviluppo del contagio, i dati di accesso agli ospedali, la gestione dei posti in rianimazione e lo spostamento degli individui.
È innegabile dunque che stiamo vivendo in una società sempre più data-driven e stiamo attraversando una vera e propria quarta rivoluzione industriale, intesa come la crescente compenetrazione tra mondo fisico, digitale e biologico. È la forza collettiva che sta dietro molti prodotti e servizi che stanno rapidamente diventando indispensabili per la vita moderna. Pensa ai sistemi GPS che suggeriscono il percorso più veloce per raggiungere una destinazione, agli assistenti virtuali ad attivazione vocale come Siri di Apple, ai suggerimenti personalizzati di Netflix e alla capacità di Facebook di riconoscere il tuo volto e taggarti nella foto di un amico. Proprio questa ipertrofia della connettività, il nostro essere costantemente connessi al mondo digitale, ed il continuo flusso di dati personali e sensibili nella rete mettono alla luce le vulnerabilità ed i rischi di un mondo ancora giovane e scarsamente regolamentato. I rapporti sono mediati da piattaforme, i processi decisionali dai computer più che dai dirigenti. Siamo nell’era della privacy assoluta, in cui si chiede che venga rispettato il diritto alla riservatezza della propria vita privata, eppure nulla sfugge ai social e tutti i dati sono condivisi nell’immediato. Se da un lato siamo sempre più incentivati ad essere costantemente connessi e a condividere parti sempre più ampie della nostra vita, perché ne traiamo vantaggio ma anche perché la società ce lo richiede con sempre più forza, è innegabile che questo processo comporti una sovraesposizione dei dati degli utenti e di conseguenza un rischio sempre maggiore di violazione della privacy. Ma come nasce la tutela dei dati personali alla base di questa tensione tra connettività e privacy?
Per trovare un primo riferimento in ambito giuridico sul diritto alla privacy bisogna tornare indietro fino al 1890, al saggio scritto da due avvocati statunitensi, Samuel Warren e Louis Brandeis, intitolato appunto “The Right to Privacy”. Il saggio, colto, ingegnoso e tutt’ora citatissimo, segna l’atto di nascita del diritto alla privacy, che viene definita dai due avvocati “the right to be left alone”, il diritto ad esser lasciati soli. È una definizione di matrice liberale, dove la libertà è la non-interferenza nella sfera dell’individuo (a meno che non si ricopra un incarico pubblico, nel qual caso prevale la libertà di cronaca ed espressione in quanto di mezzo c’è l’interesse pubblico).
Per sentire parlare di privacy in Europa bisognerà aspettare invece fino agli anni ’50, con uno dei primi e principali casi sull’argomento nel 1956 in Italia. Il caso in questione vede gli eredi del celebre tenore italiano Enrico Caruso citare in giudizio una casa produttrice filmografica che qualche anno prima aveva rilasciato una pellicola sulla vita del tenore, che a parere degli eredi dava in pasto al pubblico elementi troppo intimi e riservati della vita di Caruso. La Cassazione però non accoglie la richiesta di risarcimento degli eredi, cosa che farà invece qualche anno dopo quando condannerà la rivista “Il Tempo” a risarcire gli eredi di Claretta Petacci, storica amante di Mussolini, per una serie di articoli lesivi della sua riservatezza. In questo nucleo originale il diritto alla privacy viene dunque presentato come la tutela della riservatezza della vita privata e familiare, accezione che troviamo nell’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Ma è nell’art. 8 che troviamo il secondo nucleo della privacy e l’accezione più attuale, ovvero la tutela dei dati personali. Mentre il primo nucleo ha una valenza perlopiù escludente, ovvero limitare l’interferenza esterna nella sfera privata dell’individuo, il secondo nucleo si muove su un altro livello, parlando di una tutela attiva dei dati, per garantire e proteggere una corretta e lecita gestione e conservazione dei nostri dati personali. Ma con cosa identifichiamo effettivamente i dati personali?
Sono dati personali tutte le informazioni che consentono di identificare una persona fisica in modo diretto o indiretto e che forniscono informazioni sulle sue caratteristiche strutturali, mentre non sono dati personali i dati anonimi o anonimizzati (cioè resi anonimi in un secondo momento), che escludono la possibilità di risalire ad una persona fisica. Un esempio di dati anonimi sono i dati statistici, che non possiedono le informazioni necessarie a identificare i singoli individui. Bisogna inoltre sottolineare l’importante distinzione tra dati “comuni”, informazioni basilari che permettono il diretto riconoscimento dell’individuo, e dati “particolari” (precedentemente chiamati dati sensibili), che invece inseriscono la persona fisica all’interno di precise categorie. E non vi è dubbio che la circolazione di questi dati sul web abbia bisogno di limitazioni e regolamentazioni che garantiscano il lecito trattamento di queste informazioni, affinché non finiscano nelle mani sbagliate: ed è qui che entra in gioco il giovanissimo GDPR.
Dal 25 maggio 2018 è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. A livello europeo è il principale corpo di regolamentazioni che cerca di fare chiarezza nelle controversie etiche di Internet, soprattutto ora che il concetto di metaverso non è più un’utopia fantascientifica. Con il metaverso si avrà a che fare con un’esperienza digitale totalmente immersiva capace di creare mondi nuovi con nuove opportunità economiche, ma allo stesso tempo aumenteranno i rischi sulla circolazione dei nostri dati. In questo contesto, il GDPR si propone di salvaguardare il trattamento lecito dei dati personali delle persone fisiche, promuovendo la circolazione del minor numero di dati possibile (principio di minimizzazione) e un’assoluta trasparenza, generalmente messa in atto attraverso i testi informativi, i famosi termini di condizione ed uso presenti ormai all’entrata di ogni pagina web. Con il GDPR si introduce inoltre il concetto responsabilizzazione del titolare del trattamento, ovvero l’adozione di comportamenti attivi che dimostrino la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento del GDPR. Il titolare del trattamento deve inoltre comunicare e rispondere efficacemente ad eventuali violazioni dei dati personali, implementando i principi di privacy by design e privacy by default. Il principio di privacy by default (protezione per impostazione predefinita) prevede, appunto, che per impostazione predefinita le imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura strettamente necessaria e sufficiente per le finalità previste, progettando il sistema di trattamento dei dati in modo che l’utente riceva un alto livello di protezione anche se non si attiva per limitarne la raccolta. La privacy by design invece si basa sul prevenire, ovvero sul considerare i potenziali problemi in fase di progettazione per creare anche un sistema di prevenzione del rischio.
Il sistema di robuste tutele che il GDPR prevede è dunque la prima arma contro il progressivo aumento dei cyber-crime negli ultimi anni, che stravolgerà l’Internet per come lo conosciamo e assottiglierà sempre più la distanza tra vita reale e digitale. Ma di fronte ad una tensione tra connettività e privacy che non farà che continuare, la legislazione attuale in materia risulta ancora insufficiente, specialmente se non c’è un’attenzione sistematica all’esecuzione delle regolamentazioni, rendendo impossibile un’applicazione rigorosa e una protezione sostanziale. Si deve quindi partire da una maggiore educazione ed informazione su queste tematiche, affinché si diffonda sempre di più un utilizzo consapevole del digitale, senza così il bisogno di dover demonizzare tutto ciò che tende al cambiamento della società come la conosciamo. Nel contesto della dicotomia fra privacy e connettività, la conoscenza è potere: non si può sperare di trovare una soluzione sostenibile al problema senza dare alle persone la possibilità di informarsi e di comprendere quali interessi sono in gioco e perché è così importante un approccio critico e consapevole alla propria esperienza digitale, soprattutto date le nuove sfide che il metaverso pone.
Di fronte a queste sfide non bisogna far prevalere la paura ed il pregiudizio, ma capire che una convivenza equilibrata fra reale e digitale è possibile, ricordando come la libera circolazione di dati rimanga una conquista fondamentale dell’era informatica. Ancora una volta i giovani si mostrano pionieri di una nuova coscienza collettiva nei confronti del digitale: più immersi nella continua connettività, si dimostrano i più sensibili sulle tematiche di sicurezza digitale, rivelando come la familiarità e la conoscenza siano le chiavi per sbloccare questo apparente impasse, perché chi sa interagire e comprendere i meccanismi sottesi alle nuove tecnologie è anche più consapevole di sé in quanto utente e di qual è il suo valore per le agenzie di marketing. Parafrasando Luciano Floridi, uno dei massimi esperti di etica digitale, non dobbiamo quindi procedere né con il piede sull’acceleratore né con la mano sul freno a mano, ma con le mani sul volante.
E tu, reader, che cosa ne pensi? Questa nostra breve analisi ti convince? O ritieni che ci siano elementi che non abbiamo trattato o visioni che non abbiamo considerato? Ti consigliamo di recuperare il primo articolo sull’argomento e rimanere sintonizzato per non perderti la parte finale della nostra riflessione sulle relazioni digitali.
Grazie per l’attenzione,
Alessandro Colombini
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